IL BED AND BREAKFAST

Il Bed and Breakfast non è un albergo, ma un'attività ricettiva a conduzione familiare, regolata da precise norme basate su leggi regionali.

Bed and breakfast, letteralmente "letto e colazione", indica un tipo di ospitalità che ha origini anglosassoni.

L'attività viene svolta da famiglie che, con carattere occasionale, ospitano a pagamento i turisti nella propria abitazione. Rispetto all'affittacamere, il bed & breakfast offre la prima colazione che, per legge e norme di igiene deve consistere in cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
Attenzione, quindi, a chi propone colazioni con torte e marmellate fatte in casa: non è consentito cucinare, ma devono essere serviti alimenti pronti, di produzione artigianale (croissants, pane, marmellate, ecc.) o industriale (merendine monoporzione, succhi di frutta ed altre bevande confezionate, burro, latte, ecc.), sottoposti a controlli HACCP.

Questo tipo di ospitalità, meno formale di quella alberghiera, permette di risparmiare e conoscere più da vicino abitudini e costumi dei paesi in cui si soggiorna.

La Regione Liguria ha emanato la L.R. n.5/2000 per regolamentare l'apertura dei bed & breakfast ed il Bed and Breakfast Bordighera opera, con autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme displinari emesse.


PRENOTAZIONI

LISTINO PREZZI
SOGGIORNO GOURMET
COME RAGGIUNGERCI


Telefono: (+39) 3477604114







REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

Articolo 1
1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
"CAPO V BIS
SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED & BREAKFAST

Articolo 13 bis
(Attività ricettiva a conduzione familiare)
1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;
c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.




Legge regionale B&B